Art. 11
LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905
In vigore dal 3 gen 1981
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
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