Art. 10 · LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermare l'autenticità. Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali. A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
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