Art. 1 · LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

Art. 1

LEGGE 11 dicembre 1980, n. 826

In vigore dal 27 lug 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell' della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell' del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni. Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all' del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 24.550 milioni.(1)(2) Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, è ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.(3) La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.
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