Art. 6 · LEGGE 2 dicembre 1980, n. 794

Art. 6

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 794

In vigore dal 19 dic 1980
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI
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