Art. 1
LEGGE 2 dicembre 1980, n. 794
In vigore dal 19 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per elevare la capacità operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:
sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'articolo 2;
è autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonchè ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.
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