Art. 39
ConvenzioneTitolo VI

Art. 39

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In vigore dal 3 feb 1981
. La presente Convenzione entrerà in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dagli Stati membri originari della Comunità e da un nuovo Stato membro. Per ogni nuovo Stato membro che ratificherà in seguito la Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
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