Art. 37
ConvenzioneTitolo VI

Art. 37

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In vigore dal 3 feb 1981
. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. I testi della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente Convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della Convenzione nel 1968 e del Protocollo del 1971.
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