Art. 29
ConvenzioneTitolo III

Art. 29

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In vigore dal 3 feb 1981
. Nel Protocollo allegato alla Convenzione del 1968 sono inseriti gli articoli seguenti: "ARTICOLO V-bis. In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono le autorità amministrative danesi. ARTICOLO V-ter. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca o in Irlanda, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintantochè tale agente non sia stato informato. Essi devono, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli. ARTICOLO V-quater. Se, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente Convenzione si applicano alle disposizioni relative alla residence in base al testo inglese della prima Convenzione, ogni riferimento alla residence nella prima Convenzione deve avere la stessa portata del termine domicile negli articoli 52 e 53. ARTICOLO V-quinquies. Fatta salva la competenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, in base alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-29