Art. 25
ConvenzioneTitolo II

Art. 25

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In vigore dal 3 feb 1981
. 1. L'articolo 57 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "ARTICOLO 57. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni. Essa non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni che sono o saranno contenute negli atti delle Istituzioni delle Comunità Europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti". 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, l'articolo 57 primo comma è applicato nel seguente modo: a) La Convenzione del 1968 modificata non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l' della Convenzione del 1968 modificata. b) Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla Convenzione del 1968 modificata. Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della Convenzione del 1968 modificata concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
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