Art. 23
ConvenzioneTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 3 feb 1981
. L'articolo 53 della Convenzione del 1968 è completato dal comma seguente: "Per determinare se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato".
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