Convenzione›Titolo II
Art. 19
19 / 41In vigore dal 3 feb 1981
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L', primo comma, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione: in Belgio, davanti alla "Cour d'appel" o "hof van beroep";
in Danimarca, davanti al "Iandsret";
nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
in Irlanda, davanti alla "High Court";
in Italia, davanti alla Corte d'appello;
nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile;
nei Paesi Bassi, davanti al "gerechtshof";
1) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
2) in Scozia, davanti alla "Court uf Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Scheriff Courtr";
3) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-19