Art. 18
ConvenzioneTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 3 feb 1981
Nell' della Convenzione del 1968 è inserito dopo il primo comma un nuovo comma così redatto: "Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato "impugnazione plenaria" ai sensi del primo comma".
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