Convenzione›Titolo II
Art. 13
13 / 41In vigore dal 3 feb 1981
.
1. L'°, della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"2° - se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese;".
2. L' della Convenzione del 1968 è completato dal testo seguente:
"5° - se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorchè tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-13