Art. 10
ConvenzioneTitolo II

Art. 10

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In vigore dal 3 feb 1981
. Il titolo II, Sezione 4 della Convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente: "Sezione 4 Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori . In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata consumatore, la competenza è regolata dalla presente Sezione, salve le disposizioni dell' e dell', quinto comma: 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se: a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente Sezione non si applica ai contratti di trasporto. . L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente Sezione. . Le disposizioni della presente Sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia o 2) che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente Sezione o 3) che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni".
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967#art-c-10