Art. 18
Convenzione

Art. 18

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In vigore dal 3 feb 1981
. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore, per ogni altro Stato, un mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.
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