Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 3 feb 1981
. Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale già esistenti, od appositamente istituita a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.
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