Convenzione
Art. 11
11 / 22In vigore dal 3 feb 1981
.
Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regionale già esistenti, od appositamente istituita a tale scopo, il compito di studiare i problemi che viene a porre, sul piano bilaterale o sub-regionale, l'applicazione della presente Convenzione e di promuoverne la soluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;965#art-c-11