Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Gli Stati Contraenti affermano solennemente la loro ferma risoluzione a coo Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Gli Stati Contraenti riconoscono, alle stesse condizioni di quelle applicab Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, tutte l Art. 5 ARTICOLO 5. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere Art. 6 ARTICOLO 6. 1. Considerando che il riconoscimento verte sugli studi compiuti e sui diplomi Art. 7 ARTICOLO 7. Gli Stati Contraenti perseguono la realizzazione degli obiettivi definiti nell Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che parte degli obiettivi e l'esecuzione d Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Viene istituito un Comitato intergovernativo composto di esperti incaricati Art. 10 ARTICOLO 10. Il Comitato intergovernativo elegge il proprio presidente ed adotta il propri Art. 11 ARTICOLO 11. Gli Stati contraenti potranno affidare ad organismi bilaterali o sub-regional Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Gli Stati contraenti procederanno regolarmente tra loro ad ampi scambi di Art. 13 ARTICOLO 13. Il Comitato intergovernativo adotta tutte le disposizioni utili per associare Art. 14 ARTICOLO 14. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli studi perseguiti Art. 15 ARTICOLO 15. La presente Convenzione è aperta alla firma ed alla ratifica degli Stati arab Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Altri Stati, membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Art. 17 ARTICOLO 17. La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa avverrà mediante Art. 18 ARTICOLO 18. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del second Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzion Art. 20 ARTICOLO 20. La presente Convenzione non pregiudicherà in alcun modo i trattati e le conve Art. 21 ARTICOLO 21. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazion Art. 22 ARTICOLO 22. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente C Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360