Seconda Convenzione›Titolo VII
Art. 92
194 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. La cooperazione finanziaria e tecnica tiene conto della necessità di rispettare le condizioni particolari di ogni singolo Stato soprattutto per quel che riguarda la sua politica di sviluppo, le strategie da seguire, le priorità che si è prefissa, nonché le potenzialità ed i mezzi propri.
2. In questo contesto, i progetti e programmi devono contribuire al conseguimento totale o parziale dei seguenti risultati:
a) fornire agli Stati ACP i mezzi per migliorare e meglio controllare le condizioni del loro sviluppo economico e sociale;
b) contribuire ad un'espansione armoniosa e costante dell'economia degli Stati ACP, con l'aumento quantitativo e qualitativo della produzione ed il conseguente accrescimento del reddito nazionale, nonché la rettifica degli squilibri strutturali mediante la diversificazione e l'integrazione delle loro economie;
c) migliorare il tenore di vita delle popolazioni degli Stati ACP;
d) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficoltà economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
e) consentire in tal modo di instaurare relazioni economiche pia equilibrate fra gli Stati ACP ed il resto del mondo nonché una maggiore partecipazione degli Stati ACP stessi agli scambi internazionali.
3. L'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica richiede la partecipazione reale ed effettiva degli Stati ACP e della Comunità, a tutti i livelli, alla gestione ed al funzionamento degli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica nonché alla valutazione concomitante ed a posteriori dei progetti e programmi di detta cooperazione, alle condizioni di cui all'.
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