Art. 87
Seconda ConvenzioneTitolo VI

Art. 87

189 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per consentire agli Stati ACP di trarre maggior vantaggio dalle possibilità di azione e di cooperazione interstatali nel settore dello sviluppo rurale, la Comunità è disposta a contribuire, con stanziamenti destinati alla cooperazione regionale, ad iniziative inerenti a progetti di produzione, di ricerca o di formazione concepite ed attuate da due o più Stati ACP. 2. L'assistenza alla cooperazione in questo settore si concreta, in conformità delle disposizioni e procedure relative alla cooperazione regionale, appoggiandosi di preferenza ad organismi nazionali ed interstatali esistenti.
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