Art. 74
Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 74

176 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, si darà corso ad azioni di promozione commerciale per favorire la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP tanto sul mercato della Comunità quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare il commercio dei prodotti industriali fra gli Stati ACP, conformemente all'.
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