Art. 7
Seconda Convenzione

Art. 7

45 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.
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