Seconda Convenzione›Titolo V
Art. 68
170 / 316In vigore dal 13 gen 1981
La Comunità fornisce, con tutti i mezzi di cui dispone nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'assistenza necessaria nel settore della formazione industriale compresa la formazione in rapporto con gli investimenti industriali, specialmente della Comunità e dei suoi Stati membri, per consentire agli Stati membri di acquisire sviluppare ed adattare le competenze tecnologiche essenziali per la loro espansione industriale ed il miglioramento della qualità di vita delle loro popolazioni.
A questo fine la Comunità fornisce, in base alle richieste trasmesse dagli Stati ACP, un'efficace assistenza nella valutazione dei bisogni e nella realizzazione di azioni appropriate quali:
a) insediamento di cittadini degli Stati ACP in istituzioni tecniche ed in altri adeguati istituti di istruzione superiore;
b) creazione e funzionamento a livello nazionale o regionale di istituti o di centri di formazione e di ricerca degli Stati ACP;
c) messa a punto ed applicazione di programmi che comprendano una formazione industriale specializzata per i cittadini degli Stati ACP a tutti i livelli, ed organizzazione di corsi di formazione pratica nonché di distacchi presso imprese ed industrie, tanto della Comunità quanto degli Stati ACP;
d) definizione e promozione di attività volte al consolidamento delle appropriate tecnologie nazionali nonché all'acquisizione di adeguate tecnologie straniere, con particolare riguardo a quelle di altri paesi in via di sviluppo;
e) promozione degli scambi e delle altre forme di collaborazione tra le università e gli istituti specializzati della Comunità e degli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-68