Art. 67
Seconda ConvenzioneTitolo V

Art. 67

169 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all', la Comunità contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-67