Art. 58
Seconda Convenzione

Art. 58

63 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta di uno o più Stati ACP la Comunità intraprenderà azioni di assistenza tecnica intese a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnica nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione. Se del caso, la Comunità darà inoltre la propria assistenza tecnica e finanziaria per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali. Nel settore delle ricerche e degli investimenti preparatori all'avviamento dei progetti minerari ed energetici, la Comunità può intervenire con capitali di rischio, anche congiuntamente con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-58