Art. 37
Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 37

143 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all', derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunità nonché, nei casi contemplati dall', in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall', paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5% al livello di riferimento.
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