Art. 30
Seconda ConvenzioneTitolo II

Art. 30

136 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
. 1. Il sistema si applica ai prodotti elencati all': a) che sono immessi al consumo nella Comunità, oppure b) ivi introdotti in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti: a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunità e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure, b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunità, quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della domanda di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.
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