Seconda Convenzione›Titolo II
Art. 23
129 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilità, alla redditività ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il loro potere d'acquisto, viene istituito un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi che gli Stati ACP realizzano esportando nella Comunità taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite devono essere destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, essere diretti ad altri settori appropriati e servire allo sviluppo economico e sociale.
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