Seconda Convenzione
Art. 22
60 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all', potranno essere destinati da ciascuno Stato ACP al finanziamento delle operazioni di promozione commerciale, in funzione delle rispettive priorità ed orientamenti di sviluppo, i contributi della Comunità al finanziamento di questo tipo di operazione su base regionale potranno raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale di cui all', l'importo di 40 milioni di unità di conto europee, in appresso denominate UCE.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-22