Art. 184
Seconda ConvenzioneTitolo XI

Art. 184

223 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità. 2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di accessione d'un paese ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-184