Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 182
221 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunità Europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti contraenti.
b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
c) La ratifica della presente convenzione vale altresì come ratifica dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato in data odierna.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee e, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare dell'avvenuto deposito gli Stati firmatari e la Comunità.
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