Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 175
214 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. L'assemblea consultiva è composta, su base paritetica, di Membri del Parlamento Europeo, per la Comunità, e di parlamentari o rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
2. L'assemblea consultiva considera i modi e i mezzi atti a consolidare la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP e a favorire il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Essa potrà presentare al Consiglio dei Ministri tutte le raccomandazioni che riterrà adeguate, specie all'atto dell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.
3. L'assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento.
4. L'assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Un Comitato paritetico prepara le delibere dell'assemblea consultiva. Quest'ultima può creare inoltre Comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti.
6. L'assemblea consultiva esamina la relazione elaborata a norma dell', paragrafo 5.
7. L'assemblea consultiva può, su una base ad hoc, istituire tutti i collegamenti che ritiene auspicabili per raccogliere i pareri degli ambienti economici e sociali sulla cooperazione nell'ambito della presente convenzione.
8. L'assemblea consultiva può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
9. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'assemblea consultiva sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno dell'assemblea consultiva stessa.
Storico versioni
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