Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 174
213 / 316In vigore dal 13 gen 1981
I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-174