Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 173
212 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri o del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-173