Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 170
209 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Il Comitato degli Ambasciatori è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ciascuno Stato ACP, dall'altra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-170