Art. 166
Seconda ConvenzioneTitolo X

Art. 166

205 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. Il regolamento interno del Consiglio dei Ministri stabilisce che i copresidenti, assistiti da consiglieri aventi un incarico ufficiale, potranno procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.
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