Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 164
203 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Il Consiglio dei Ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità Europee e di membri della Commissione delle Comunità Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
3. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP.
4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.
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