Seconda Convenzione›Titolo X
Art. 163
202 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'assemblea consultiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-163