Seconda Convenzione
Art. 161
126 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.
Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono quelle costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo efficace e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-161