Seconda Convenzione›Titolo IX
Art. 158
200 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all', ciascuno degli Stati ACP si impegna:
a) a rendere disponibili per i beneficiari di cui all' le divise necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
b) a mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti delle operazioni di partecipazione della Comunità al capitale delle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-158