Seconda Convenzione›Titolo IX
Art. 156
198 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione relative a scambi; scambi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.
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