Seconda Convenzione
Art. 15
53 / 316In vigore dal 13 gen 1981
In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-15