Seconda Convenzione
Art. 148
118 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.
b) Dopo essere stato esaminato dai servizi della Commissione,
questo programma viene sottoposto, per la decisione di
finanziamento, agli organi competenti della Comunità, a norma dell'.
2. Nel quadro dei programmi annuali così definiti, le decisioni di
finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della
Commissione, accordo che si considera acquisito entro un mese dalla notifica di tali decisioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-148