Art. 147
Seconda Convenzione

Art. 147

117 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve essere originato da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne beneficerà. Il finanziamento di microprogetti ha di massima una struttura tripartita con le seguenti provenienze: - amministrazione beneficiaria, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazioni di servizio, adeguate alla sua capacità contributiva; - Stato ACP, in forma di partecipazione finanziaria, di partecipazione in attrezzature pubbliche o di prestazione di servizi; - Fondo. 2. Il totale delle parti a carico dello Stato ACP e dell'amministrazione locale interessata deve, di massima, essere almeno pari alla sovvenzione richiesta al Fondo. La disponibilità delle prestazioni dei tre partecipanti sarà concomitante. L'amministrazione locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente con il sostegno delle autorità nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-147