Seconda Convenzione
Art. 146
116 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono:
- rispondere ad una necessità reale e prioritaria constatata a
livello locale;
- comportare la partecipazione attiva degli enti locali.
b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può
superare 150.000 UCE.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e
comunità degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali,
ma la Comunità può partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed
adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste
di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione
scuole elementari, scuole di apprendistato, attività artigiane quali centri e cooperative, maternità, enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attività commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-146