Art. 146
Seconda Convenzione

Art. 146

116 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono: - rispondere ad una necessità reale e prioritaria constatata a livello locale; - comportare la partecipazione attiva degli enti locali. b) L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non può superare 150.000 UCE. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunità degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunità può partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione scuole elementari, scuole di apprendistato, attività artigiane quali centri e cooperative, maternità, enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attività commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-146