Seconda Convenzione
Art. 138
108 / 316In vigore dal 13 gen 1981
La cooperazione tecnica di cui all' riguarda i seguenti settori:
a) studi di carattere generale, in particolare nei settori tecnico, economico, organizzativo, della formazione o della gestione;
b) studi specifici ad un progetto o programma;
c) prestazioni di supervisione, consulenza, gestione o messa a disposizione di personale di assistenza tecnica nella fase esecutiva di un progetto o programma;
d) prestazioni di assistenza tecnica diverse da quelle connesse con l'esecuzione di un progetto o programma.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-138