Seconda Convenzione
Art. 136
106 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Lo Stato o il gruppo di Stati ACP che partecipa con paesi vicini non ACP ad un progetto regionale od interregionale può chiedere alla Comunità di finanziare la parte del progetto che gli compete.
2. Gli organi di cooperazione regionale esistenti o che venissero creati possono presentare, alla Comunità una richiesta di finanziamento a nome degli Stati ACP membri e con il loro accordo esplicito.
3. Quando un progetto o programma finanziato dalla Comunità tramite un istituto regionale, i termini e le condizioni di tale finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati, riconosciute fra la Comunità e detto istituto regionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-136