Art. 134
Seconda Convenzione

Art. 134

104 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP o tra uno o più Stati ACP ed uno o più paesi terzi vicini. b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o più Stati ACP ed un'organizzazione regionale. 2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-134