Seconda Convenzione
Art. 134
104 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. a) A norma della presente convenzione, la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP o tra uno o più Stati ACP ed uno o più paesi terzi vicini.
b) La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o tra uno o più Stati ACP ed un'organizzazione regionale.
2. A norma della presente convenzione, per progetti regionali s'intendono quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a due o più Stati ACP mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-134