Seconda Convenzione
Art. 133
103 / 316In vigore dal 13 gen 1981
1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunità apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi:
a) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;
b) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;
c) ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle
importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialità;
d) creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati;
e) promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini;
f) utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP;
g) potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
h) attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni.
2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all' per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE è riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonché alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.
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