Art. 131
Seconda Convenzione

Art. 131

101 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali di oneri che, su proposta della Commissione, sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.
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