Art. 130
Seconda Convenzione

Art. 130

100 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
1. Per ciascuna operazione, i criteri della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione e del loro valore tecnico. 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consenta la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP. 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano citati nel capitolato d'appalto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-130